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In questa sezione è possibile inserire richieste di valutazione in merito a presunta responsabilità professionale in ogni ambito della medicina. Si precisa che non potranno essere forniti pareri o valutazioni medico-legali nei casi in cui sia chiamata a rispondere l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
dipendenza alprazolam
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10 Anni 8 Mesi fa #524
da castoro65
dipendenza alprazolam è stato creato da castoro65
Vorrei sapere in che misura è responsabile il farmacista che mi ha dispensato per circa 12 anni alprazolam senza ricetta, contribuendo al peggioramento della mia situazione psicofisica e sopratutto creandomi notevoli danni di immagine considerando che abito in un piccolo centro e sono titolare di una attività commerciale.
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10 Anni 8 Mesi fa #539
da Flavio Odorizzi
Medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a Trento e Bolzano.
Risposta da Flavio Odorizzi al topic dipendenza alprazolam
Il farmaco indicato è un ansiolitico il cui acquisto è subordinato alla presentazione della ricetta medica pertanto è sicuramente censurabile dal punto di vista deaontologico il farmacista.
La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.
- L'art. 148 del DLgs 219/ 2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.
- Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.
Per quanto riguarda una possibile influenza negativa del farmaco sulla sua malattia psichica è indispensabile che contatti uno psichiatra; solo Lui potrà studiare il caso e valutare eventuali conseguenze negative.
Cari saluti
Flavio
La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.
- L'art. 148 del DLgs 219/ 2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.
- Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.
Per quanto riguarda una possibile influenza negativa del farmaco sulla sua malattia psichica è indispensabile che contatti uno psichiatra; solo Lui potrà studiare il caso e valutare eventuali conseguenze negative.
Cari saluti
Flavio
Medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a Trento e Bolzano.
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