Formula qui le tue domande in merito alla valutazione della percentuale di invalidità civile.

Domanda di aggravamento accolta dopo i 65 anni.

Di più
2 Anni 7 Mesi fa #2957 da Gianfri78
Salve Dottore, scrivo per conto di mia suocera. Vi riepilogo la sua situazione: Prima dei 65 anni gli è stata riconosciuta la pensione di invalidità civile al 74%, poi trasformata in assegno sociale sostitutivo al compimento degli stessi. A gennaio 2020 era ancora invalida civile al 74% e, giustamente, da quando ha iniziato a percepire la pensione reversibilità a causa della morte del marito, avvenuta nel dicembre 2019, gli è stata eliminata poiché superava il limite di reddito personale di 5.000 € circa per ottenere entrambi i benefici. Però, dopo i 65 anni, a seguito di domanda di aggravamento della precedente invalidità del 74%, non di una nuova domanda di riconoscimento, con decorrenza 10/06/2020 gli viene riconosciuta l'invalidità al 100%. Pertanto, tramite patronato abbiamo scritto all’INPS chiedendo una ricostituzione per motivi documentali in modo da percepire sia la pensione di reversibilità che l’assegno sociale sostitutivo che percepiva prima, ma ad un anno di distanza non hanno ancora risposto. Inoltre, pochi giorni fa ho scritto personalmente anche dal sito dell’INPS tramite il servizio “INPS risponde” e le riporto la loro risposta: “La pensione d'invalidità civile è stata eliminata per limiti di reddito. Poi il 10.06.2020 ha fatto un'altra domanda di aggravamento ed è stata riconosciuta grave 100% che vuol dire che non ha diritto all'indennità di accompagnamento ma nemmeno alla pensione d'invalidità civile perché il 10.06.2020 aveva compiuto quasi 74 anni e la pensione d'invalidità civile non spetta dopo il 65 esimo anno di età. Si è grave 100% a livello sanitario ma non spetta il trattamento economico perché la domanda di aggravamento è stata fatta dopo il 65 esimo anno di età.”
Considerato che per gli invalidi al 100% il limite di reddito personale per percepire anche l'assegno sociale sostitutivo era di 16.000€ circa e visto che si tratta di un aggravamento di una condizione già riconosciuta prima dei 65 anni, non di una nuova domanda, è possibile percepire sia la pensione di reversibilità che l’assegno sociale sostitutivo che percepiva prima? Quello che mi fa riflettere è il fatto che si tratta di un aggravamento di una condizione già riconosciuta precedentemente e non di una nuova istanza, ma magari mi sbaglio. La ringrazio anticipatamente.

Per favore Accesso per inserire messaggi nel forum.

Fissa un appuntamento con il Dr. Odorizzi

LUN-VEN 8.00/19.30
    Tel: +39 371-4103451